Statuto

Statuto Associazione Mediterranea di Psicodramma

di |

 STATUTO SOCIALE

 

 

Art. 1   Costituzione della Società Scientifica A.M.P.

 1. È costituita, quale Società scientifica federata nella F.E.P.T.O. (Federation of European Psychodrama Training Organizations), aderente all’I.A.G.P. (International Association of Group Psychotherapy and Group Processes), l’Associazione culturale senza fini di lucro denominata come segue:


A.M.PASSOCIAZIONE MEDITERRANEA DI PSICODRAMMA


indicata nel seguito con l’acronimo “A.M.P.”.

2. La durata dell’A.M.P. è illimitata.

3. Il presente aggiornamento statutario riferisce all’A.M.P. “ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA DI PSICODRAMMA”, già fondata nel 1996.

4. L’A.M.P. è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di democrazia, libertà e solidarietà fatti propri dalle Costituzioni della Repubblica italiana e dell’Unione Europea, riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Art. 2   Sede e struttura dell’A.M.P.

1. L’A.M.P. ha sede presso il suo Presidente-pro-tempore.

2. L’A.M.P. è presente in Italia in sede decentrata con proprie articolazioni regionali e nelle Province autonome ed è strutturata con Sezioni territoriali.

3. L’A.M.P. prevede anche la presenza di Comitati tematici, su argomenti specifici deliberati dal Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P.

4. I Soci possono liberamente scegliere la Sezione per il tramite della quale desiderano aderire all’A.M.P. È possibile l’iscrizione ad una sola Sezione.

5. È ammessa l’iscrizione all’A.M.P., indipendentemente dall’iscrizione ad una Sezione, qualora il Socio lo richieda espressamente e il Consiglio Direttivo generale deliberi in tal senso per i relativi richiedenti.

6. Cittadini non italiani, indipendentemente dalla loro provenienza, possono iscriversi per il tramite di una Sezione da loro scelta, ovvero direttamente all’A.M.P. qualora lo richiedano espressamente e il Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P. deliberi in tal senso per i relativi richiedenti.

 

Art. 3   Composizione dell’A.M.P.

1. L’A.M.P. è costituita da almeno il 50% di professionisti che svolgono attività nella disciplina dello Psicodramma o nel settore di esercizio professionale dello stesso.

 

Art. 4   Finalità dell’A.M.P.

1. L’A.M.P. non ha scopi di lucro e non prevede esercizio o partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle strettamente necessarie alle attività di formazione continua o ad altre iniziative culturali pertinenti lo psicodramma.

2. Le finalità principali sono:

a)     promuovere e condurre un lavoro permanente di ricerca nell’ambito dello Psicodramma, nelle sue varie articolazioni; lo Psicodramma è considerato principalmente strumento utilizzabile, ad esempio, a fini psicoterapeutici, arteterapeutici, pedagogici, informativi, formativi o addestrativi;

promuovere lo sviluppo dello Psicodramma junghiano e la ricerca in tale campo di attività;

diffondere lo Psicodramma, in particolare lo Psicodramma junghiano e i relativi modelli gruppali, elaborando i risultati della conseguente ricerca attraverso convegni, corsi, seminari, workshops, pubblicazioni e ogni altro mezzo si ritenga opportuno;

formare i Soci ad usare le tecniche psicodrammatiche, anche attraverso specifici comitati tematici, rispettando la pluralità dei modelli teorici e delle varie tecniche operative con finalità, ad esempio, cliniche, psicoterapeutiche, arteterapeutiche, pedagogiche o altrimenti formative;

promuovere la cooperazione tra i popoli sul pianeta terra attraverso l’utilizzo dello Psicodramma quale strumento-ponte di conoscenza e collegamento tra le culture del Mediterraneo e del mondo intero, anche al fine di superare i conflitti e di sviluppare e potenziare la convivenza pacifica;

aggiornare i Soci con programmi annuali di attività formativa, anche  con valenza  E.C.M.;

elaborare linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la F.I.S.M, l’Ordine Nazionale degli Psicologi e la F.E.P.T.O., instaurando rapporti dialettici costruttivi con medici, arteterapeuti,  educatori e formatori;

promuovere trials di studio e ricerche scientifiche e rapporti con altri organismi scientifici;

collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, le Università, gli organismi e le  istituzioni pubbliche.

3. L’A.M.P. non prevede finalità sindacali.

4. Tutti i Soci che partecipano al training di formazione e ricerca sullo Psicodramma costituiscono di fatto il “Gruppo aperto di formazione e ricerca” che viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno in una iniziativa culturale relativa allo Psicodramma. In occasione di tale iniziativa culturale annuale, da svolgersi a turno nelle varie Sezioni territoriali, potrà  effettuarsi l’Assemblea generale dei Soci dell’A.M.P. in regola con le contribuzioni sociali.

5. È prevista lammissione allA.M.P., senza limitazioni, di tutti coloro che sono in possesso di conoscenze certificate nella materia dello Psicodramma, di tutti coloro che appartengono alla categoria professionale, o al settore specialistico o disciplinare dei vari servizi del S.S.N. (Servizio sanitario nazionale) o di altri Enti pubblici o privati, ovvero coloro che operano nellarea interprofessionale dello psicodramma.  È prevista lammissione, altresì, di tutti coloro che riconoscono la validità delle tecniche psicodrammatiche.

6. Strumenti culturali dell’A.M.P. sono: la pratica dello Psicodramma e delle tecniche di drammatizzazione correlate; l’elaborazione teorico-pratica in gruppi di studio; l’organizzazione di momenti di incontro e di confronto con quanti siano impegnati nello stesso ambito di ricerca; l’utilizzazione di tutti i mezzi ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi prefissati, previsti dalle normative in vigore.

 

Art. 5   Soci.

1. I Soci si dividono in tre categorie, che hanno tutti i medesimi diritti e doveri:

Soci fondatori

Soci ordinari

Soci onorari

2. Sono Soci onorari tutti coloro che abbiano dato contributi di rilievo ai fini perseguiti dall’A.M.P. e che siano nominati dall’Assemblea generale a maggioranza di due terzi. Il Socio onorario può essere esonerato dal pagamento della quota sociale. La qualifica di Socio onorario non è necessariamente collegata ad attività organiche nell’A.M.P.

3. Sono Soci ordinari coloro che condividono i principi dell’A.M.P. I Soci devono corrispondere la quota Sociale annuo nella misura e con le modalità che verranno determinate dal Consiglio Direttivo generale dellA.M.P. all’inizio di ogni esercizio.

4. Tra i Soci ordinari, i Soci fondatori sono coloro che hanno dato origine all’A.M.P., compresa la presente revisione statutaria, o alla costituzione di Sezioni territoriali o di Comitati tematici.

 

Art. 6   Organi dell’A.M.P.

1. Sono organi dell’A.M.P.:

il Presidente;

I Vice-Presidenti e il Tesoriere;

il Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P.;

l’Assemblea generale dei Soci dell’A.M.P.;

la Commissione Didattica;

Il Direttore, il Consiglio Direttivo di Sezione.;

le  Assemblee dei Soci di ciascuna Sezione;

i Comitati tematici.

2. Il Presidente, quale figura super partes, cessa, una volta eletto, di far parte del Direttivo della Sezione di provenienza, ove viene sostituito per cooptazione a cura del Consiglio Direttivo della Sezione medesima.

3. La qualifica di Past-President è attribuita ad ogni Socio già Presidente dell’A.M.P., purché  regolarmente iscritto; tale qualifica  può non essere necessariamente collegata ad attività organiche nell’A.M.P.

4. I Past-President hanno facoltà di partecipare, qualora ne facciano esplicita richiesta, in quota soprannumeraria, al Consiglio Direttivo della Sezione ove sono iscritti.

 

Art. 7   Referenti locali dell’A.M.P.

 1. Il Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P. promuove e riconosce la presenza e l’autonomia organizzativa di Referenti locali, uno per ciascuna Regione o Provincia autonoma, costituiti dal Direttore di ciascuna Sezione  oppure, ove al momento non siano presenti, nella Regione o nella Provincia autonoma,  Sezioni territoriali organizzate, da altri Soci designati dal Presidente.

 

Art. 8   Comitati tematici.

1. Il Consiglio Direttivo generale promuove e riconosce la presenza e l’autonomia di Comitati tematici strutturati, che promuovono l’interscambio culturale e la ricerca su argomenti specifici, purché organicamente connessi con i temi che riguardano lo Psicodramma.

 

Art. 9   Costituzione delle Sezioni.

1. Su richiesta di non meno di dodici  Soci può essere costituita la Sezione. La domanda deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo generale.

2. In ogni Regione o Provincia autonoma può essere costituita una e una sola Sezione.

3. Un Socio può sottoscrivere la domanda di costituzione di una sola  Sezione.

 

Art. 10   Costituzione dei Comitati tematici.

1. Su richiesta di non meno di otto Soci può essere costituito un Comitato tematico. La domanda deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo generale. Non vi è limitazione al numero di Comitati tematici che può essere costituito.

 

Art. 11   Autonomia amministrativa decentrata.

1. Le Sezioni e i Comitati tematici possono essere dotati di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria, sotto la responsabilità, rispettivamente, del Direttore di Sezione e del Coordinatore di Comitato, qualora il Consiglio Direttivo generale lo deliberi all’unanimità.

2. Ai fini del presente articolo, le Sezioni e i Comitati tematici si dotano di un Cassiere locale corresponsabile, rispettivamente, con il relativo Direttore di Sezione o Coordinatore di Comitato tematico.

 

Art. 12   Composizione del Consiglio Direttivo generale.

1. Il Consiglio Direttivo generale è composto da un numero variabile di membri: ciascun Consiglio Direttivo di Sezione ne designa tre.

2. I membri  del Consiglio Direttivo generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 13   Compiti del Consiglio Direttivo generale.

Il Consiglio Direttivo generale svolge le seguenti attività:

a)     nomina, al suo interno, Presidente, Vice-Presidenti, Tesoriere;

cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea generale ed in particolare quelle relative al programma delle attività Sociali;

approva in via definitiva i regolamenti previsti dallo Statuto;

delibera la stipulazione di atti o contratti inerenti l’attività Sociale;

designa eventuali collaboratori per le attività Sociali anche tra i non Soci;

convoca l’Assemblea generale dei Soci;

discute ed elabora il rendiconto dell’A.M.P.;

cura la gestione, provvedendo al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti di competenza nazionale;

delibera la decadenza dei Soci;

delibera circa l’ammissione di nuovi Soci ordinari proposti dai Consigli direttivi di Sezione, nonché dei Soci onorari;

delibera in merito alle proposte della Commissione Didattica;

delibera sulla domanda di costituzione di Sezioni e di Comitati tematici.

2. Si riunisce ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora almeno metà dei suoi membri ne faccia richiesta.

3. È validamente riunito quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei suoi membri: è ammessa una sola delega per membro.

4. Delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

 

Art. 14   Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione.

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione, che è composto da cinque a nove membri,  esclusi i Past-President considerati in soprannumero, svolge le seguenti attività:

a)     cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli iscritti nella Sezione ed in particolare quelle relative al programma delle attività locali;

predispone  i regolamenti previsti dallo Statuto;

delibera la stipulazione di atti o contratti inerenti le attività locali;

designa eventuali collaboratori per le attività locali anche tra i non Soci;

convoca l’Assemblea degli iscritti alla Sezione;

discute ed elabora il rendiconto della Sezione;

cura la gestione della Sezione, provvedendo al pagamento delle obbligazioni contratte in sede locale ed alla riscossione dei crediti di competenza della Sezione;

propone al Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P. la decadenza dei Soci;

propone al Consiglio Direttivo generale dell’A.M.P. l’ammissione di nuovi Soci ordinari e onorari;

designa al suo interno i tre membri delegati ad entrare nel Consiglio Direttivo generale.

2. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno e straordinariamente ogniqualvolta il relativo Direttore o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

3.  È validamente riunito quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei suoi membri: è ammessa una sola delega per membro.

4. Delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). In caso di parità il voto del Direttore vale doppio.

5. I membri  del Consiglio Direttivo di Sezione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 15   Compiti del Consiglio direttivo del Comitato tematico.

1. Il Consiglio direttivo del Comitato tematico, composto da quattro a sette membri, svolge le seguenti attività:

a)     cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli iscritti nei Comitati tematici ed in particolare quelle relative al programma culturale e di ricerca sull’argomento tematico trattato;

predispone i regolamenti previsti dallo Statuto;

delibera la stipulazione di atti o contratti inerenti le attività trattate;

designa eventuali collaboratori per le attività trattate, anche tra i non Soci;

convoca l’Assemblea degli iscritti al Comitato tematico;

discute ed elabora il rendiconto del Comitato tematico;

cura la gestione del Comitato tematico, provvedendo al pagamento delle obbligazioni contratte in sede ed alla riscossione dei crediti di competenza del Comitato tematico;

2. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta il relativo Coordinatore o almeno un terzo dei membri  ne faccia richiesta.

3.  È validamente riunito quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei suoi membri: è ammessa una sola delega per membro.

4. Delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio.

5. I membri  del Consiglio Direttivo del Comitato tematico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 16   Sostituzione dei membri negli organi dell’A.M.P.

1. I membri degli organi dell’A.M.P. che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, vengono sostituiti, per cooptazione, secondo la delibera dell’organo stesso; in particolare, il membro del Consiglio Direttivo generale decaduto dalla carica deve essere sostituito da un Socio proveniente dalla stessa Sezione.

 2. Tali membri, subentrati in carica, vi permangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art. 17   Presidente.

1. Il Presidente dell’A.M.P. viene eletto dal Consiglio Direttivo generale al suo interno e resta in carica per tre anni. La carica è rinnovabile.

2. Egli ha la firma Sociale e la legale rappresentanza dell’A.M.P.; presiede l’Assemblea generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo generale, la Commissione Didattica; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’A.M.P. ed è responsabile dell’attuazione degli scopi della stessa e risponde in prima persona dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’A.M.P. Inoltre garantisce il rispetto delle norme statutarie e mantiene i contatti con le autorità.

 

Art. 18   Vice-Presidenti. 

1. I Vice-Presidenti, in caso di assenza ed impedimento del Presidente, svolgono le relative mansioni solamente per gli argomenti sui quali abbiano preliminarmente ricevuto specifica delega dal Presidente.

2. Il fatto stesso che un Vice-Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’A.M.P. su specifiche materie appositamente delegate, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito alla citata assenza o impedimento.

 

Art. 19   Tesoriere.

1. Il Tesoriere supervisiona la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e deve apporre obbligatoriamente la firma su ogni atto contenente un’attribuzione o diminuzione del capitale dell’A.M.P.

2. Il Tesoriere cura la conservazione dei documenti che specificatamente riguardano il servizio a lui affidato, a lui trasmessi dai cassieri delle Sezioni e dei Comitati tematici.

 

Art. 20   Commissione Didattica.

 1. La Commissione Didattica è composta da tre a sette membri designati, tra i Soci dell’A.M.P., dal Consiglio Direttivo generale (con votazione segreta e a maggioranza qualificata dei due terzi), di cui almeno due facenti parte del medesimo Consiglio Direttivo.

2. La Commissione Didattica è presieduta dal Presidente.

3. La Commissione Didattica  si riunisce all’occasione su convocazione del Presidente.

4. La Commissione Didattica è validamente riunita quando siano presenti, di persona o per delega, almeno tre suoi membri; è ammessa una sola delega per membro.

 

Art. 21   Compiti della Commissione Didattica.

1. Per i Soci che ne chiedono il riconoscimento, la Commissione Didattica ha il compito di valutare e proporre al Consiglio Direttivo generale, sulla base di un apposito regolamento,  l’idoneità dei candidati a condurre gruppi di Psicodramma di base o di formazione, ad esercitare attività informativa e/o  formativa nell’ambito dell’A.M.P. stessa, o comunque condurre in nome dell’A.M.P. gruppi di  Psicodramma.

 

Art. 22   Gratuità delle cariche.

1. Tutte le cariche dell’A.M.P. sono esercitate a titolo gratuito.

2. Possono essere rimborsate eventuali spese vive, qualora sostenute in nome e per conto dell’A.M.P., solamente se opportunamente documentate e preventivamente approvate dal Presidente.

 

Art. 23   Riunione delle Assemblee dei Soci.

1. Le Assemblee (Generali, di Sezione, di Comitato tematico) possono essere Ordinarie o Straordinarie.

2. Le Assemblee Ordinarie si riuniscono una volta all’anno, dopo la chiusura dell’esercizio Sociale, e sono convocate dai rispettivi responsabili (il Presidente per l’Assemblea generale, il Direttore di Sezione per  l’Assemblea di Sezione, il Coordinatore per l’Assemblea del Comitato tematico).

3. Le Assemblee Straordinarie si riuniscono, su richiesta di almeno un quarto dei componenti di ciascun organismo, ovvero ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dai rispettivi responsabili (il Presidente per l’Assemblea generale, il Direttore di Sezione per  l’Assemblea di Sezione, il Coordinatore per il Comitato tematico).

4. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce a turno presso le Sezioni.

 

Art. 24   Convocazione e validità delle Assemblee.

1. La convocazione delle Assemblee (Generale, di Sezione, di Comitato tematico) si effettua con avvisi affissi nella bacheca della Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita, accompagnati da messaggi fax, e-mail o SMS.

2. Ogni Socio, al momento dell’ammissione nell’A.M.P., ha diritto di chiedere di essere convocato solamente per mezzo di lettera raccomandata semplice, invece che mediante messaggi fax, e-mail o SMS.

3. Le Assemblee sono valide in prima convocazione solo se è presente o rappresentata, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci  intervenuti.

 

Art. 25   Conduzione delle Assemblee (Presidenza e Segreteria delle Assemblee).

1. Ciascuna Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal responsabile in carica (il Presidente per l’Assemblea generale dell’A.M.P.; il Direttore di Sezione per l’Assemblea di Sezione; il Coordinatore per l’Assemblea di Comitato tematico); svolge l’attività di Segretario un Socio designato al momento dall’Assemblea medesima.

2. Tali organi (Presidente e Segretario di ciascuna Assemblea) hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni.

 

Art. 26   Compiti dell’Assemblea Ordinaria Generale.

1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci in regola col versamento della quota annuale associativa.

2.  L’Assemblea Ordinaria generale dei Soci A.M.P.:

a)     discute e delibera il rendiconto annuale (solare) entro il 30 [aprile, come da normativa vigente]] dell’anno successivo; discute e delibera i programmi di attività a livello nazionale ed ogni altro argomento non riconducibile alla competenza di altri organi dell’Associazione;

        discute e delibera le proposte di modifica dello Statuto.

3. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei Soci presenti di persona o per delega (maggioranza semplice), ad eccezione di quanto stabilito al  punto 2c per cui è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi; sono ammesse al massimo due deleghe per Socio.

 

Art. 27   Compiti dell’Assemblea Straordinaria generale.

1. L’Assemblea Straordinaria generale dei Soci è composta da tutti i Soci in regola col versamento della quota annuale associativa.

2. Oltre ai punti 2b, 2c di cui all’Art. 26, concernente l’Assemblea Ordinaria generale dei Soci, delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione secondo le modalità di cui al successivo punto 4.

3. La validità delle delibere è regolata secondo l’Art.  26 punto 3.

4. Le proposte di scioglimento o di liquidazione sono deliberate con il voto favorevole unanime dei Soci presenti in una prima Assemblea straordinaria appositamente convocata, che dovrà essere eventualmente seguita, qualora nell’Assemblea precedente non fosse raggiunta l’unanimità, non prima di tre mesi, da un’altra Assemblea straordinaria, ove l’eventuale deliberazione di scioglimento diventerà definitivamente valida solo se sia raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti. 

 

Art. 28   Compiti dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione.

1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione è composta da tutti i Soci della Sezione di appartenenza in regola col versamento della quota annuale associativa.

2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione:

a)     discute e delibera il rendiconto annuale (solare) della Sezione entro il 31 maggio dell’anno successivo e lo sottopone all’attenzione del Tesoriere;

discute e delibera i programmi di attività relativi alla Sezione ed ogni altro argomento non riconducibile alla competenza di altri organi dell’Associazione ;

discute il regolamento di competenza della Sezione predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione; lo sottopone all’approvazione definitiva del Consiglio Direttivo generale.

nomina i membri del Consiglio Direttivo di Sezione.

3. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei Soci presenti, di persona o per delega: sono ammesse al massimo due deleghe per Socio.

 

Art. 29   Compiti dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione.

1. L’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione è composta da tutti i Soci della Sezione di appartenenza in regola col versamento della quota annuale associativa.

2. Delibera secondo i punti 2b, 2c di cui all’Art.  28 e con la modalità di cui al punto 3 dell’Art. 28.

3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delle Sezioni, solo nel caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo di Sezione, nomina i nuovi membri del Consiglio Direttivo di Sezione.

 

Art. 30   Compiti dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato tematico.

1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato tematico è composta da tutti i Soci del Comitato tematico di appartenenza in regola col versamento della quota annuale associativa.

2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci dei Comitati tematici.

a)     discute e delibera il rendiconto annuale (solare) del Comitato tematico entro il 31 maggio dell’anno successivo e lo sottopone all’attenzione del Tesoriere;

discute e delibera i programmi di attività relativi al Comitato tematico.

discute e delibera il regolamento di competenza del Comitato predisposto dal Consiglio Direttivo del Comitato tematico.

nomina i membri del Consiglio Direttivo di  Comitato tematico

3. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei Soci presenti di persona o per delega; sono ammesse al massimo due deleghe per Socio

 

Art. 31   Compiti dell’Assemblea Straordinaria dei Soci dei Comitato tematico.

1. L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Comitato tematico è composta da tutti i Soci del Comitato tematico di appartenenza in regola col versamento della quota annuale associativa.

2. Delibera secondo i punti 2b, 2c di cui all’Art.  30 e con la modalità di cui al punto 3 dell’Art. 30.

3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Comitato tematico, solo nel caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo di Sezione, nomina i nuovi componenti del Consiglio Direttivo di Comitato tematico.

 

Art. 32   Verbali delle Assemblee.

1. I verbali delle Assemblee sono redatti dai rispettivi Segretari su appositi libri conservati a cura degli stessi Segretari.

 

Art. 33   Espressioni di voto nelle Assemblee, nelle riunioni dei Consigli Direttivi generale e di Sezione, della Commissione Didattica, dei Comitati tematici. Deleghe.

1. Le espressioni di voto possono avvenire per alzata di mano o per scheda segreta, qualora ciò sia chiesto da almeno due Soci presenti.

2. È obbligatoria la votazione segreta quando si tratti di argomento riguardante l’elezione o il giudizio su persone fisiche.

3. Le deleghe sono valide se redatte per iscritto e debitamente firmate dal Socio delegante. Devono indicare il Socio delegato, la data e il tipo  della riunione sia di Assemblea, di Consiglio Direttivo o di Commissione Didattica.

 

Art. 34   Aggiornamento culturale e professionale.

1. Tutti gli Soci che esercitano attività di Psicodramma, o attività culturali a nome della A.M.P., sono tenuti a intraprendere e mantenere rapporti di confronto culturale e professionale preventivi e periodici con la Commissione didattica, per il tramite esclusivo del Presidente.

 

Art. 35   Patrimonio dell’A.M.P.

1. Il patrimonio dell’A.M.P. è costituito:

a)     dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;

dall’introito delle quote Sociali;

dagli utili derivanti dalle attività svolte dall’A.M.P.;

da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e privati;

da redditi patrimoniali.

2. Il patrimonio dell’A.M.P., sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dall’atto costitutivo.

3. Qualora si verifichi l’estinzione dell’A.M.P., il patrimonio sarà devoluto alla F.E.P.T.O. (Federation of European Psychodrama Training Organizations), ovvero – in caso di impossibilità per causa della F.E.P.T.O. – all’I.A.G.P. (International Association of Group Psycotherapy Group Processes).

 

Art. 36   Finanziamento dell’A.M.P.

1. Le attività Sociali sono finanziate solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli Soci e/o enti pubblici e privati, con l’esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

 

Art. 37   Attività E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

1. Le attività E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) sono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di eventuali industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, ma nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

Art. 38   Verifica della qualità e certificazioni relative.

1. L’A.M.P. si impegna a predisporre un sistema interno di verifica della qualità delle attività svolte e dell’organizzazione interna e dei relativi processi, ispirandone principi e contenuti alle norme nazionali ed internazionali esistenti in materia (come ad esempio le norme UNI EN ISO 9000:2000 “Vision 2000” e relative integrazioni e modifiche).

2. L’A.M.P., quale organizzazione senza fini di lucro, si ispira e si struttura secondo i principi dell’utilità sociale.

3. L’A.M.P. adegua i propri Statuto, iniziative ed attività a quanto prescritto dal D.L.vo n. 460 del 4/12/1997 e successive modifiche integrative per le associazioni di promozione sociale.

 

Art. 39   Dettagli irrinunciabili sulle caratteristiche dell’A.M.P.

1. L’A.M.P. non esercita in via esclusiva o principale attività commerciale;

2. L’A.M.P. si conforma ai requisiti ex comma 8, art. 148 TUIR e comma 7, art. 4, DPR n. 663/72 e successive modifiche e integrazioni;

3. Nell’A.M.P. vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.M.P., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

4. Nell’A.M.P. vige l’obbligo di devolverne il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe (come, ad es., la F.E.P.T.O. o l’I.A.G.P., oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge n. 662/96 e s.m.i., salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge;

5. Nell’A.M.P. è assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

6. Nell’A.M.P. vige l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;

7. Nell’A.M.P. vigono: l’eleggibilità libera degli organi amministrativi; il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del C.C.; la sovranità dell’assemblea dei soci; i criteri di ammissione ed esclusione dei soci; i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

8. Nell’A.M.P. vige l’intrasmissibilità della quota associativa (d eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e la non rivalutabilità della stessa;

9. L’A.M.P. è una associazione culturale [Società scientifica federata nella F.E.P.T.O. (Federation of European Psychodrama Training Organizations), aderente all’I.A.G.P. (International of Group Psychotherapy and Group Processes)] che persegue i propri fini statutari anche organizzando o collaborando all’organizzazione di convegni o congressi;   

 

Art. 40   Norme transitorie e finali.

1. Anche nell’eventuale attesa dei riconoscimenti ufficiali di certificazione di qualità o altri previsti nelle norme in vigore a livello nazionale o internazionale, in fase transitoria l’A.M.P.  continua  comunque ad essere immediatamente operativa e persegue tutti i suoi fini istituzionali.

2. Al momento dell’approvazione della presente modifica statutaria, si dà atto che nell’A.M.P. sono operative le tre Sezioni rispettivamente denominate (elencate in ordine cronologico di costituzione):

 Sezione siciliana di Psicodramma junghiano;

Sezione piemontese di Psicodramma junghiano;

Sezione umbra di Psicodramma junghiano.

3. La presente revisione dello Statuto dell’A.M.P. è approvata, in deroga all’art. 26, punto 2.c., del presente Statuto, nella riunione in data 29 agosto 2009 del Consiglio Direttivo generale, delegato a costituirsi con i poteri dell’Ordinaria Generale, svoltasi al termine del  17° Congresso mondiale I.A.G.P. tenutosi dal 24 al 29 agosto 2009 in Roma (Hotel Ergife), come da verbale conservato dal Presidente.